Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - fondo di garanzia per le vittime della strada - Assicurazione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023
Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005 - In genere - Fatto generatore del danno - Intervento del Fondo - Onere probatorio del danneggiato - Contenuto.
In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.