impiego pubblico - impiegati dello stato - in genere medici – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10990 del 26/04/2023
Indennità di esclusività - Evento straordinario nella dinamica retributiva - Esclusione - Conseguenza - Sottoposizione al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. 122 del 2010 e d.p.r. 122 del 2013.
L'indennità di esclusività - prevista dall'art. 15-quater, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dalla successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici (nelle fasce superiori a quella base) per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività con positiva valutazione del collegio di verifica - non costituisce evento straordinario della dinamica retributiva e, perciò, non si sottrae al blocco stipendiale di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con mod. dalla l. n. 122 del 2010) ed all'art. 1, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 122 del 2013, nemmeno nel caso in cui sia poi attribuito al medico un incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (ai sensi dell'art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.), in quanto il riconoscimento dell'indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell'emolumento non muta per la loro sopravvenienza.