Accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc" - Versamento dei contributi - Decorrenza - Conseguenze in tema di sanzioni civili per omissione contributiva.
In caso di licenziamento e successivo accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc", l'obbligo di pagare i contributi decorre solo dal ripristino del rapporto in virtù dell'accordo bilaterale, con la conseguenza che, per il periodo antecedente, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni civili per omissione contributiva.