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Albo dei consulenti tecnici di ufficio - disposizioni in materia dell'albo e dell'elenco nazionale, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione – D.M. 109/2023

Ministero della Giustizia Decreto 4 agosto 2023, n. 109 Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2. (GU n.187 del 11-8-2023) Vigente al: 26-8-2023

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il Titolo I, capo II delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149;

Visto in particolare, l'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici e i settori di specializzazione di ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione all'albo e i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis, delle stesse disposizioni di attuazione;

Visto in particolare, inoltre, l'articolo 15, primo, sesto e settimo comma, delle medesime disposizioni, i quali prevedono che possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con lo stesso decreto ministeriale e con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, le modalità per la verifica del loro assolvimento e i casi di sospensione volontaria;

Visto in particolare, altresi', l'articolo 16, secondo comma, n. 5-bis, delle disposizioni di attuazione, il quale prevede che la domanda deve essere corredata dagli ulteriori documenti richiesti dallo stesso decreto ministeriale;

Visti in particolare, infine, gli articoli 23 e 24-bis, delle disposizioni di attuazione, i quali prevedono che gli incarichi e i compensi sono pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario e che presso il Ministero della giustizia e' istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici del processo civile, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina e che l'elenco e' tenuto con modalità informatiche ed e' accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia;

Visto l'articolo 39, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il quale prevede che la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 24-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal medesimo decreto, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; Visto l'articolo 32, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che disciplina le attribuzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'articolo 16, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che detta norme in materia di domicilio professionale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34»;

Visto l'articolo 16-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici e i documenti allegati sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche; che gli albi sono tenuti con modalità esclusivamente informatiche; che a tal fine il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia stabilisce le necessarie specifiche tecniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che in data 17 maggio 2023 ha espresso il parere n. 217;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 2 agosto 2023;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «albo»: l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio istituito in ogni tribunale;

b) «aspirante»: colui che ha proposto domanda di iscrizione all'albo;

c) «comitato»: il comitato previsto dall'articolo 14 delle disposizioni di attuazione;

d) «consulente»: colui che e' iscritto nell'albo;

e) «dichiarazione sostitutiva»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

f) «disposizioni di attuazione»: le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;

g) «elenco nazionale»: l'elenco nazionale dei consulenti tecnici previsto dall'articolo 24-bis delle disposizioni di attuazione e istituito presso il Ministero;

h) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

i) «presidente»: il presidente del tribunale presso cui e' istituito l'albo;

l) «professionista»: il soggetto che svolge un'attività avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale o non intellettuale.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni in materia dell'albo e dell'elenco nazionale, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell'albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell'elenco, le modalità informatiche di tenuta dell'albo e dell'elenco, nonche' disciplinando il trattamento dei dati personali e la fase transitoria.

2. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di albo dei consulenti in proprietà industriale.

Art. 3 Contenuto dell'albo

2. Nell'albo sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A, con i relativi settori di specializzazione. Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all'allegato B. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:

a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;

b) il titolo di studio conseguito;

c) l'ordine o il collegio professionale cui e' iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui e' eventualmente inserito;

d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;

e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;

f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico;

g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici

1. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell'albo coloro che:

a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;

b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;

c) sono di condotta morale specchiata;

d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;

e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.

2. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale e' iscritto l'aspirante.

4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale e' stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.

5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica e' riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purche' l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;

b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;

c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed e' sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b).

7. L'aspirante puo' essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in piu' categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.

8. Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica e' valutata dal comitato.

Art. 5 Domande di iscrizione

1. Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:

a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione;

b) le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;

d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonche' sul processo e sull'attività del consulente tecnico;

e) il curriculum scientifico;

f) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui e' iscritto;

g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;

h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;

i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari piu' gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;

l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;

m) l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;

n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;

o) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonche' ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.

2. Nella domanda di iscrizione nella categoria traduttori e interpreti e in quella della mediazione interculturale sono indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

3. Alla domanda sono allegati i documenti previsti dall'articolo 16, secondo comma, n. 1, 2, 3, 4 e 5 delle disposizioni di attuazione e i documenti previsti nel presente decreto.

4. Il comitato verifica la veridicità delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione, e a tal fine procede ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il rilascio di dichiarazioni mendaci e' motivo di rigetto della domanda di iscrizione o, se questa e' già avvenuta, di cancellazione dall'albo.

5. Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.

Art. 6 Mantenimento dell'iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza

1. Costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo lo svolgimento continuativo dell'attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'ordine, collegio o associazione cui si e' iscritti.

2. In occasione della revisione dell'albo prevista dall'articolo 18 delle disposizioni di attuazione, il comitato verifica la permanenza dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l'avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l'iscrizione. Per coloro che svolgono professioni ordinistiche, le comunicazioni del segretario del comitato previste dal periodo precedente e la trasmissione delle domande di conferma possono avvenire per il tramite dell'ordine o collegio professionale di appartenenza.

3. Con la domanda di conferma l'interessato rende dichiarazione sostitutiva con cui conferma, aggiorna o integra le informazioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2.

4. Il comitato dispone la cancellazione dall'albo dei consulenti che non formulano la domanda di conferma entro il termine assegnato e di coloro nei cui confronti l'invio della comunicazione non e' andato a buon fine per causa imputabile al destinatario. E' comunque fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione all'albo, secondo le modalità previste dall'articolo 5.

5. Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 19 delle disposizioni di attuazione, la cancelleria comunica al presidente i provvedimenti adottati dal giudice nei confronti del consulente che sia venuto meno agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Art. 7 Sospensione e cancellazione volontaria

1. Il consulente puo' chiedere la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a nove mesi. E' possibile formulare piu' richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell'arco di un quadriennio.

2. Il consulente puo' sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola.

3. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2 il comitato provvede entro trenta giorni.

Art. 8 Disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell'elenco nazionale

1. Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica.

2. L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione, le indicazioni relative a nome e cognome dei consulenti iscritti negli albi e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all'albo, i provvedimenti di conferimento dell'incarico e gli eventuali provvedimenti di revoca.

3. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante aggiornamento in modalità informatica degli albi e dell'elenco. Le specifiche tecniche assicurano che non vengano pubblicati i dati delle parti del procedimento nell'ambito del quale e' stato conferito l'incarico ne' qualunque altro dato che ecceda le finalità conoscitive perseguite dalla legge.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

1. I tribunali sono i titolari del trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione e la tenuta dell'albo.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali inseriti nell'elenco nazionale e' il Ministero.

3. Il trattamento dei dati e' effettuato soltanto per le finalità correlate alla tenuta dell'albo e dell'elenco e la loro messa a disposizione del pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 24-bis delle disposizioni di attuazione.

4. Le modalità di acquisizione e conservazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, sono definite con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 10 Disposizioni transitorie

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già iscritti all'albo mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o piu' settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. In sede di revisione dell'albo, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione e' valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessità di soddisfare i requisiti di mantenimento dell'iscrizione previsti dall'articolo 6, comma 1.

2. Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma non sono ancora stati iscritti integrano le indicazioni già fornite, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nei termini indicati all'articolo 5, comma 5.

Art. 11 Monitoraggio

1. Il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, istituito ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 26 novembre 2021, n. 206, provvede al monitoraggio sull'efficienza delle misure adottate con il presente regolamento e, decorsi cinque anni dalla sua data di entrata in vigore, riferisce al Ministro della giustizia in ordine ai risultati del monitoraggio effettuato e alle eventuali modifiche o integrazioni del regolamento stesso che si ritengano opportune.

Art. 12 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro della giustizia Nordio

Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti

Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza dei Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2290

Allegato A CATEGORIE DELL'ALBO E SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B CATEGORIA MEDICO-CHIRURGICA TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Parte di provvedimento in formato grafico