Risoluzione per mancato superamento del periodo di prova - Dispensa per persistente insufficiente rendimento - Differenze - Conseguenze. - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 22466 del 26/07/2023.
In tema di pubblico impiego, nel settore dell'istruzione scolastica, la dispensa dal servizio di cui all'art. 512 del d.lgs. n.297 del 1994 ha una propria tipizzazione legale quanto alle fattispecie che vi danno corso e il persistente insufficiente rendimento nella prestazione lavorativa - che costituisce il fondamento dell'istituto - non solo determina un inadempimento di tale gravità da dare luogo alla dispensa dal servizio, ma assume una valenza oggettiva, impeditiva "ex lege", dell'accesso agli impieghi pubblici; diversamente, il mancato superamento del periodo di prova esaurisce i suoi effetti nel recesso del datore di lavoro dal rapporto contrattuale cui accede, senza che detti effetti risolutori possano riverberarsi anche su di un nuovo rapporto, essendo la prova volta solo a verificare la reciproca convenienza del contratto di lavoro.