Ordinanza di inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e ter, c.p.c. - Ritenuta manifesta infondatezza del gravame - Decisione fondata anche su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado - Ricorribilità in cassazione - Regolamento di competenza - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26277 del 11/09/2023
L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, fondata su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado, non è impugnabile per cassazione né con regolamento di competenza, perché la possibilità che la pronuncia di secondo grado possa basare il giudizio pronostico su ragioni diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado è presupposta dall'art. 348-ter c.p.c., che regolamenta diversamente i casi in cui, con riferimento al giudizio di fatto, tali ragioni siano o meno identiche.