Ordine ex art. 586, comma 2, c.p.c. - Realizzazione con le forme dell'esecuzione per rilascio - Necessità - Ostacoli materiali impeditivi dell'accesso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24037 del 07/08/2023
L'attuazione coattiva dell'ingiunzione, contenuta nel decreto di trasferimento, al debitore o al custode di rilasciare all'aggiudicatario l'immobile espropriato va svolta nelle forme dell'esecuzione per rilascio di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., senza che rilevi la presenza di ostacoli materiali impeditivi dell'accesso all'immobile, trattandosi di "difficoltà" superabili mediante l'adozione dei provvedimenti temporanei previsti dall'art. 610 c.p.c..