Intestazione fiduciaria del veicolo - Soggetto passivo dell’obbligazione tributaria - Individuazione - Responsabilità solidale del fiduciario e del fiduciante - Limiti - Diritto di rivalsa del fiduciario e possibilità di disvelare il nome del fiduciante. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 23516 del 02/08/2023
In tema di tassa di circolazione degli autoveicoli, l'intestazione fiduciaria della vettura non esonera, di per sé, dal pagamento del tributo il fiduciario che, figurando nel pubblico registro quale intestatario del bene, è responsabile dell'imposta in via solidale con l'effettivo proprietario, salvo il diritto di rivalsa nei suoi confronti o la possibilità di disvelare il suo nominativo, poiché il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, dal punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di tale registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo.