Regolamento di giurisdizione - preventivo Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 18847 del 04/07/2023 (Rv. 668366 - 01)
Domanda di pagamento del corrispettivo di prestazione d'opera intellettuale nei confronti di cittadino italiano residente all'estero - Giurisdizione del giudice italiano ex art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
La giurisdizione in ordine alla domanda di condanna al pagamento del corrispettivo di un contratto d'opera intellettuale, proposta nei confronti di un cittadino italiano residente all'estero e non avente domicilio in Italia, spetta al giudice italiano (per il richiamo all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 contenuto nell'art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995) se l'obbligazione sia sorta o la prestazione sia stata eseguita in Italia. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda proposta da un dottore commercialista nei confronti di una cittadina italiana residente in Gran Bretagna, che, in occasione di un incontro tenutosi a Roma, gli aveva conferito l'incarico di curare gli interessi patrimoniali legati all'attività di due società dalla stessa controllate, aventi sede in Roma e operanti in Italia).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 18847 del 04/07/2023 (Rv. 668366 - 01)