Giudizio incidentale Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 18235 del 26/06/2023 (Rv. 668261 - 01)
Sentenze interpretative di rigetto - Efficacia vincolante - Limiti - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
L'applicazione da parte del giudice comune di una disposizione sulla base di un'interpretazione che la Corte costituzionale ha considerato, con sentenza interpretativa di rigetto, non conforme a Costituzione non configura eccesso di potere giurisdizionale, né nei confronti della funzione legislativa, perché costituisce applicazione di una disposizione esistente nell'ordinamento e non creazione "ex novo" di una norma, né nei confronti della giurisdizione della Corte costituzionale, perché l'applicazione della disposizione nel significato interpretativo ritenuto non conforme alla Carta fondamentale può costituire violazione del diritto vigente, ma non esercizio della giurisdizione costituzionale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che potessero ravvisarsi gli estremi dell'eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del Consiglio di Stato con la quale, a seguito di declaratoria di rigetto della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 - secondo cui, tra l'altro, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore dell'energia elettrica con gli enti locali restano acquisiti, a determinate condizioni, nei bilanci dei predetti enti -, era stato, da un lato, affermato che non fosse indispensabile specificare, già all'interno dell'accordo, le modalità di reinvestimento a beneficio della collettività di detti proventi, e, dall'altro, negato che l'acquisizione a bilancio dei proventi in questione fosse presupposto di applicabilità della norma e, quindi, condizione di efficacia dell'accordo stesso).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 18235 del 26/06/2023 (Rv. 668261 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362