Appalto (contratto di) - progetto – variazioni - Opere extracontrattuali - Prova - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Prova testimoniale - Ammissibilità - Fondamento.
Quando, nel corso o al termine dell'esecuzione del contratto d'appalto, l'appaltatore realizzi lavori extracontrattuali, non opera la limitazione probatoria di cui all'art. 2723 c.c., poiché tale pattuizione non costituisce un patto aggiunto all'originario contratto di appalto, ma ha valenza di nuovo e autonomo negozio, che non necessita di forma scritta "ad substatiam", avente ad oggetto lavori ulteriori rispetto all'originaria opera, che non ne costituiscono un completamento o uno sviluppo, ma integrano un'opera a se stante ovvero comportano radicali modifiche.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16222 del 08/06/2023 (Rv. 668043 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2723, Cod_Civ_art_1655