Spese giudiziali civili - condanna alle spese Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16508 del 12/06/2023 (Rv. 668313 - 01)
Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Abusivo frazionamento del credito - Richiesta di plurimi decreti ingiuntivi - Mancata declaratoria di improponibilità in sede di opposizione - Doveri del giudice - Eliminazione del pregiudizio in sede di spese - Necessità.
In caso di abusivo frazionamento di crediti nascenti dall'esecuzione di incarichi professionali che, pur regolati da un'unica convenzione, siano azionati attraverso la proposizione di plurimi ricorsi d'ingiunzione, il giudice, che rigetti l’opposizione mancando di dichiarare l'improponibilità delle domande separatamente proposte, è tenuto a eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento, sicché non è sufficiente, per neutralizzare questi ultimi, che disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione, riuniti successivamente in un "simultaneus processus", ma occorre che intervenga anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d'ingiunzione, previa eventuale revoca degli stessi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16508 del 12/06/2023 (Rv. 668313 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375