Stranieri - Assistenza dei migranti presso gli “hotspot” - Corte di Cassazione - Sentenza Numero: 32070, del 20/11/2023 –
– Art. 10-ter del d.lgs. 286 del 1998 – Dovere di informazione sulle procedure di protezione internazionale – Sussistenza – Modalità e prova. a cura del sito web della Core di Cassazione
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile – in tema di impugnazione del provvedimento di convalida del trattenimento di uno straniero presso il CPI e affrontando una questione già oggetto di rinvio in pubblica udienza (attesa la sua rilevanza nomofilattica e la possibile applicazione in un numero consistente di casi) – ha affermato che, ai sensi dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi (c.d. “hotspot”), una informativa completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo.
La S.C. ha precisato, altresì, che detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla - che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non attraverso formule ambigue - non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata.
Con la decisione si è inoltre statuito che non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui sopra, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato se, a fronte della contestazione dell’interessato, nulla emerge in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite.