Responsabilita' civile - magistrati e funzionari giudiziari – Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31270 del 09/11/2023
Magistrati Azione ai sensi della l. n. 117 del 1988 - Termine di decadenza - Decorrenza.
In tema di responsabilità civile dei magistrati, quando l'azione risarcitoria è fondata sull'adozione di un provvedimento per il quale sia previsto uno specifico rimedio (nella specie, provvedimento di custodia cautelare), il termine biennale di decadenza decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione, o gli altri rimedi previsti, e comunque non siano più possibili la revoca o la modifica del provvedimento, e non dall'esaurimento del grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il danno, che costituisce il presupposto dell'azione solo nei casi di provvedimenti per i quali non siano previsti rimedi. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato che, in relazione alla fase delle indagini preliminari ed alle misure cautelari, il dies a quo di decorrenza dell'azione potesse essere individuato, per l'unicità del fatto illecito - nel caso concreto nemmeno allegato dal ricorrente - nella pubblicazione della sentenza di legittimità definitiva della vicenda).