Contratto di appalto ed elezione di domicilio ai fini della notificazione di atti giudiziari
Il domicilio convenzionale scelto dalle parti non si può presumere dal contenuto del contratto, ma deve essere inequivocabile – Cass. sez. II, 22 novembre 2023, n. 32464 – Commento a cura di Adriana Nicoletti, Avvocato del Foro di Roma
L’indicazione nel contratto di appalto della sede della società appaltatrice non può essere considerata propriamente un’elezione di domicilio (presso il cui luogo, in quanto idoneo, si dovrebbe obbligatoriamente eseguire la notificazione ove così espressamente dichiarato), quando dal contratto stesso non emerga alcuna clausola in cui, in accordo con il condominio committente (e, quindi, convenzionalmente), sia stata fatta propria dalla società un’elezione di domicilio che legittimi la notificazione degli atti processuali presso la sede asseritamente eletta. Mere indicazioni non soddisfano un’elezione di domicilio che si deve sostanziare in una dichiarazione non equivoca ed esplicita.
Il principio estrapolato dall’ordinanza della Corte di legittimità si riferisce ad un unico motivo di impugnativa formulato da una società che, nella doppia fase di merito, era stata condannata a versare ad un Condominio una somma a titolo di risarcimento dei danni da questo subiti in seguito all’esecuzione di un contratto di appalto, i cui lavori erano stati affidati all’impresa attuale ricorrente.
In rito e per quanto di specifico interesse, la sentenza di secondo grado aveva ritenuto che la notifica dell’atto di citazione, a cura del Condominio, fosse stata legittimamente effettuata presso la “sede eletta dalle parti nel contratto di appalto”. Una decisione, ad avviso della società soccombente, errata poiché fondata su di una supposizione desunta dal contratto di appalto di una elezione di domicilio che tale non era.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso rinviando il giudizio ad un diverso giudice di primo grado.
Per la questione in oggetto vi sono due norme da prendere in considerazione: da un lato l’art. 47 c.c. secondo il quale per determinati atti od affari si può eleggere un domicilio speciale a patto che questo venga fatto espressamente per iscritto; per altro verso l’art. 141, co. 2, c.p.c. dispone che quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato. Nel complesso le disposizioni formalità ad substantiam e imprescindibilità degli adempimenti.
È per tale motivo che la Corte di cassazione, in varie occasioni, si è soffermata sul carattere formale dell’atto di elezione di domicilio – che sostituisce tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona – dovendosi escludere che questo possa avvenire “per facta concludentia” (Cass. sez. II, 23 ottobre 2008, n. 25647). Ed a questo proposito era stato evidenziato (Cass. sez. III, 19 novembre 2003, n. 17519) che “l'elezione di domicilio speciale deve effettuarsi per iscritto e risultare in modo espresso, esplicito e inequivoco, di modo che se ne possa desumere in modo univoco la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino, trattandosi di una deroga alle regole generali sul domicilio ed una rinunzia ad essere citati nel proprio domicilio”.
L’odierna Corte Suprema, nella fattispecie, non ha potuto fare altro che allinearsi a tale orientamento dal momento che dall’esame del contratto di appalto non era emerso alcun accordo convenzionale intervenuto tra le parti per far ritenere che le stesse avessero concordato un diverso domicilio da quello previsto per legge.