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Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31296 del 10/11/2023

Promessa di pagamento - Effetto confermativo di precedente rapporto obbligatorio - Conseguenze - Promessa di pagamento debito altrui - Nullità - Ragioni.

La promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.