Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell’Unione Europea - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Corte di Giustizia, Sentenza della corte (Nona Sezione) 18 gennaio 2024
Verifica giudiziale - Esame nella fase di emissione dell’ingiunzione di pagamento o nella fase di opposizione - Condizioni. La Nona Sezione della Corte di Giustizia si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Varsavia e – su questioni analoghe a quelle decise da Cass., Sez. U, Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 – ha affermato i seguenti principi:
«1) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a una normativa nazionale che prevede che un giudice nazionale non possa procedere d’ufficio a un esame del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute in un contratto e trarne le conseguenze, in sede di controllo di un procedimento di esecuzione forzata fondato su una decisione che dispone un’ingiunzione di pagamento avente autorità di cosa giudicata:
– se tale normativa non prevede un simile esame nella fase dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento, o
– qualora un simile esame sia previsto unicamente nella fase dell’opposizione proposta avverso l’ingiunzione di pagamento di cui trattasi, se sussista un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l’opposizione richiesta o a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine, o in considerazione delle spese che un’azione giudiziaria implicherebbe rispetto all’importo del debito contestato, o perché la normativa nazionale non prevede l’obbligo che siano trasmesse a tale consumatore tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti.
2) L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13, devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale l’iscrizione di una clausola di un contratto nel registro nazionale delle clausole illecite ha per effetto che tale clausola sia considerata abusiva in qualsiasi procedimento che coinvolga un consumatore, ivi compreso nei confronti di un professionista diverso da quello contro il quale era stato avviato il procedimento per l’iscrizione di detta clausola in tale registro nazionale e qualora la stessa clausola non presenti una formulazione identica a quella registrata, ma abbia la stessa portata e produca gli stessi effetti sul consumatore interessato.»
È di particolare rilievo quanto affermato dalla Corte ai §§ 52-54 dove si legge che «la normativa polacca che disciplina l’emissione di un’ingiunzione di pagamento e il procedimento di esecuzione forzata non sarebbe conforme al principio di effettività nell’ipotesi in cui non prevedesse alcun esame d’ufficio, da parte di un giudice, del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute nel contratto di cui trattasi. Dall’altro lato, se il diritto polacco prevede un siffatto esame solo qualora il consumatore interessato contesti un’ingiunzione di pagamento, spetterà al giudice del rinvio valutare se sussista un rischio non trascurabile che tale consumatore non proponga l’opposizione richiesta o a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine, o in considerazione delle spese che un’azione giudiziaria implicherebbe rispetto all’importo del debito contestato, o perché tale diritto non prevede. l’obbligo che siano trasmesse a detto consumatore tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti. 54 Per quanto riguarda il termine di due settimane per proporre una siffatta opposizione previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte ha dichiarato che un siffatto termine genera il rischio di cui al punto precedente».
Pure significativa è l’affermazione secondo cui «la tutela del consumatore interessato non è assoluta. In particolare, il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche qualora ciò consenta di porre rimedio ad una violazione di una disposizione, di qualsiasi natura essa sia, contenuta nella direttiva 93/13, fatto salvo, tuttavia, … il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività» (§ 57).
Richiamando la propria sentenza del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a., C-693/19 (sulle cui statuizioni sono stati affermati i principî di Cass., Sez. U, Sentenza n. 9479 del 2023), la CGUE ha ribadito altresì che «in una situazione in cui un esame d’ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali si considerava avvenuto e coperto dall’autorità di cosa giudicata, senza tuttavia che tale esame fosse stato motivato, la Corte ha dichiarato che l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell’esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto poste a fondamento di un’ingiunzione di pagamento disposta da un giudice su domanda di un creditore e contro la quale il debitore non ha proposto opposizione».
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