Autorità di sistema portuale - Ente pubblico non economico - Mansioni superiori non dirigenziali - Svolgimento - Diritto alla promozione ex art. 2103 c.c. - Sussistenza - Art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Lo svolgimento di mansioni superiori non dirigenziali alle dipendenze degli enti pubblici non economici - nella specie, Autorità di sistema portuale - comporta il diritto del dipendente alla promozione ex art. 2103 c.c., in ragione dell'applicazione della normativa speciale di cui agli artt. 6 e 10 della l. n. 84 del 1994, che deroga alla previsione generale di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.