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Impugnazioni Civili - Cumulo soggettivo passivo alternativo - Accoglimento di una delle domande – Corte di Cassazione, Ordinanza n.: 3358, del 06/02/2024

Appello del soccombente - Oneri incombenti sulla parte vittoriosa in relazione alla domanda non accolta - Questione di massima di particolare importanza.

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di natura processuale, rispetto alla quale ritiene opportuna una rimeditazione della soluzione offerta dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n. 11202 del 2002: «Se, in caso di cumulo soggettivo passivo alternativo, l’appellato vincitore in primo grado sia tenuto, in presenza di appello principale del convenuto soccombente nello stesso grado, a presentare appello incidentale, eventualmente condizionato, o a riproporre ex art. 346 c.p.c. le domande non accolte dal giudice precedente, per evitare che, qualora detto appello principale sia accolto, passi definitivamente in giudicato la parte della decisione del primo giudice relativa alla posizione degli altri convenuti risultati non soccombenti».

Allegato 3358_02_2024_civ_no-index.pdf