Procedimento civile - Deposito telematico di atti processuali – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024
Messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC" - Conseguente decadenza processuale - Formulazione di istanza di rimessione in termini - Ammissibilità - Condizioni - Criteri di valutazione della tempestività
In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito).