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Assicurazione della responsabilità civile - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1003 del 10/01/2024

Condanna in primo grado del danneggiante e del suo assicuratore per la responsabilità civile, chiamato in garanzia dall’assicurato - Appello dei soli attori sul quantum del risarcimento - Riproposizione della domanda di garanzia in appello - 

In caso di condanna al risarcimento danni del convenuto, in solido con il suo assicuratore per la responsabilità civile, da lui chiamato in causa, e di appello del solo attore sul quantum del risarcimento, ai fini dell'estensione della responsabilità alla compagnia assicuratrice non c'è necessità di riproposizione in appello della domanda di manleva da parte dell'assicurato, non essendo necessaria la riproposizione una domanda non soltanto esaminata, ma persino accolta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, riformando la sentenza di condanna in primo grado sul quantum, aveva escluso l'operatività dell'obbligo di manleva del terzo chiamato, non essendo stata riproposta la domanda).