Esecuzione forzata - opposizioni agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 903 del 09/01/2024
L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile
L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo.
(Nella specie, la S.C. - confermando la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento che, senza convocazione delle parti, disponeva la prosecuzione degli esperimenti di vendita - ha affermato che la prospettata difformità dalla sequenza procedimentale, per dedotta violazione dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non pregiudicava il diritto di difesa dell'esecutato in ragione dell'omessa audizione sulle modalità di prosecuzione della fase liquidativa, già compiutamente determinate nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c.).