Capacità della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 451 del 08/01/2024
Procedimento di amministrazione di sostegno - Intervento dei parenti - Corrispondenza all’intervento adesivo dipendente - Esclusione - Ragioni - Difetto di interesse - Assimilazione a tale istituto - Sussistenza - Conseguenze sul thema decidendum - Esclusione del litisconsorzio processuale - Condanna alle spese - Possibilità.
Nel procedimento per l'apertura di un'amministrazione di sostegno, l'intervento dei parenti non è corrispondente all'istituto di cui all'art. 105 c.p.c., in quanto, non producendo la nomina alcun effetto, neanche indiretto, nella sfera giuridica degli stessi, difetta il requisito dell'interesse giuridicamente rilevante, sicché, pur essendo assimilabile all'intervento adesivo dipendente sotto il profilo dell'assenza di legittimazione ad ampliare il thema decidendum, tale non è sotto il profilo della costituzione di un litisconsorzio processuale. Peraltro, i parenti, in quanto legittimati ad agire, ancorché nell'interesse del beneficiando, sono contraddittori processuali e possono, perciò, essere condannati alle spese processuali.