Concorrenza (diritto civile) - Disciplina antitrust – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9 del 02/01/2024
Abuso di posizione dominante - Condotte escludenti - Nozione - Prova esonerativa della responsabilità a carico dell’impresa dominante - Contenuto - Fattispecie.
In tema di illeciti anticoncorrenziali, l'abuso escludente, che rientra nell'ambito della fattispecie di abuso della posizione dominante, sussiste, come chiarito da CGUE, Sentenza n. 377 del 12/05/2022, in causa C-719/2022, quando la pratica realizzata da un'impresa in posizione dominante sia idonea a produrre un effetto escludente e sia basata sull'utilizzo di mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza normale, ossia fondata sul merito, tali essendo quelli per i quali non vi è alcun interesse economico se non quello di eliminare i concorrenti per poter poi rialzare i prezzi, traendo profitto dalla situazione di monopolio, sì da pregiudicare la penetrazione o il mantenimento sul mercato di impese concorrenti in ragione del merito. In presenza di tali due condizioni, l'impresa in posizione dominante può sottrarsi al divieto di cui all'art. 102 TFUE, purché dimostri che la pratica in questione era obiettivamente giustificata da circostanze ad essa esterne o dall'interesse dei consumatori, e proporzionata a tale giustificazione oppure controbilanciata, se non superata, da vantaggi in termini di efficienza che vanno a beneficio anche dei consumatori. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza dell'abuso escludente nella condotta dell'impresa in posizione dominante che, allo scopo di ritardare la commercializzazione di prodotti concorrenti con il proprio, in conseguenza della scadenza di un brevetto originario da essa detenuto, aveva proceduto, dopo lungo tempo, a richiedere un brevetto divisionale).