Prova civile - prove raccolte in altro processo - Licenziamento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 109 del 03/01/2024
“Brogliacci” di intercettazioni telefoniche disposte nel corso delle indagini preliminari dall'autorità giudiziaria - Utilizzabilità - Fondamento - Mancata trascrizione - Irrilevanza.
In tema di licenziamento per motivi disciplinari, le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 300 del 1970, purché legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, né il fatto che i verbali di tali intercettazioni siano stati realizzati nella forma del cd. "brogliaccio", senza trascrizione delle stesse, la cui assenza non le priva di ogni efficacia probatoria, giacché la prova è costituita dalle bobine e dai verbali, mentre la trascrizione si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico.