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Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7288 del 19/03/2024

Dipendenti statali - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - Rapporto bilaterale - Fattispecie.

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti di Amministrazioni statali, la speciale forma di gestione assicurativa per conto dello Stato disciplinata dal d.m. Tesoro del 10 ottobre 1985 costituisce un'assicurazione obbligatoria in cui l'assicuratore non è l'Inail, ma lo Stato stesso (riunisce in sé le posizioni sia di datore di lavoro sia di assicuratore dei propri dipendenti), e il rapporto assicurativo si caratterizza per non essere trilatero (come per gli altri lavoratori), ma bilaterale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento ad un infortunio occorso a una dipendente di scuola pubblica, aveva affermato l'inoperatività del contratto di assicurazione stipulato dal Ministero per la copertura del "personale docente e non docente della scuola - non soggetto alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio in occasione di lavoro o di servizio", in quanto la lavoratrice beneficiava di un'assicurazione obbligatoria, restando irrilevante l'identità dell'assicuratore).