Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6829 del 14/03/2024
Azione per il risarcimento dei danni - Risarcimento, dovuto dal responsabile, superiore alle somme assicurate - Riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati ex art. 27 della l. n. 990 del 1969 ratione temporis applicabile - Onere dell’assicuratore di crearne i presupposti - Sussistenza - Modalità - Omissione - Conseguenze - Incapienza del massimale - Opponibilità ai danneggiati non risarciti - Esclusione - Limiti.
In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, ai fini della riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, ex art. 27 della l. n. 990 del 1969 ratione temporis applicabile, l'onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto grava sull'assicuratore, il quale, per consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subìto da ciascuno, usando l'ordinaria diligenza, deve provvedere all'identificazione di tutti i danneggiati, provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno con l'accordo di tutti e, nell'ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie; ove ciò non abbia fatto, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non può opporre l'incapienza del massimale per aver già risarcito gli altri, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare dello stesso nei confronti di ciascun danneggiato, salva l'ipotesi di sua incolpevole ignoranza circa la pluralità di danneggiati.