Contratto di ormeggio - autonomia contrattuale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6839 del 14/03/2024
Contratto di ormeggio - Natura di contratto atipico - Configurabilità - Elementi essenziali - Messa a disposizione delle strutture portuali ed assegnazione di spazio d'acqua - Eventuale pattuizione di un obbligo accessorio di custodia del natante - Onere della prova - Criteri - Fattispecie in tema di rapporto associativo intercorrente con un circolo nautico.
Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, é sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo; il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso compete a chi fonda un determinato diritto o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione, fornire, anche a mezzo presunzioni, la relativa prova.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad un furto di un natante ormeggiato presso un circolo nautico, aveva escluso la sussistenza di un'obbligazione di custodia senza valutare, ai fini della prova presuntiva dell'inclusione del servizio di guardiania nel contratto, tutti gli elementi indiziari acquisiti in giudizio, quali la previsione di uno specifico costo, con doppio pagamento per il noleggio e per la guardiania, e la presenza di una sottoscrizione, risultata apocrifa, di una clausola di esonero da responsabilità del circolo nell'ipotesi di furto).