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Responsabilita' civile professionisti - attivita' medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024

Responsabilità della struttura sanitaria – Obbligazioni relative alla prestazione sanitaria in senso stretto o a profili strutturali e organizzativi - Rispettiva deduzione - Modificazione del titolo - Esclusione - Fondamento.

Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità.