Spese di lite - Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale - “Gravi ed eccezionali ragioni” - Natura in rito della pronuncia - Riconducibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Le "gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione di compensazione adottata dal giudice d'appello in conseguenza della declaratoria di improcedibilità del gravame, anche tenuto conto del fatto che la stessa avrebbe finito per attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza, al cospetto di un vizio pur sempre riconducibile alla negligenza della parte).