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Assicurazione della responsabilita' civile - limitazioni (fatti dolosi) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6523 del 12/03/2024

Rischio assicurato - Fatti dannosi derivanti da colpa grave o gravissima - Inclusione nella copertura assicurativa - Sussistenza - Esclusione dei fatti dovuti a colpa grave e dei fatti dovuti a specifici comportamenti colposi - Pattuizione espressa - Necessità.

L'assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa natura, copre necessariamente il danno che deriva da fatto colposo, benché connotato da colpa anche grave o gravissima, essendo, pertanto, necessaria una pattuizione espressa delle parti per escludere l'assicurabilità dei fatti dovuti a colpa grave dell'assicurato o dei fatti dovuti a particolari e specifici comportamenti colposi.