Impugnazioni civili - impugnazioni incidentali TARDIVE Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024
Impugnazione incidentale tardiva - Presupposto di ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Condizioni – Fattispecie.
In base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale.
(Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in un procedimento formato da tre giudizi riuniti con pluralità di parti, aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva della compagnia assicuratrice della responsabilità civile che, pur non essendo parte dei due giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'assicurata, avrebbe potuto subire un aggravamento della propria responsabilità indennitaria dall'accoglimento dell'appello principale).