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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10348 del 17/04/2024  

Violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 della l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente.