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Lavoro subordinato  - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10197 del 16/04/2024

Comunicazione di avvio della procedura di mobilità - Individuazione del personale eccedente - Specificazione dei profili professionali - Necessità - Indicazione per categorie - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Sanatoria per accordo sindacale - Condizioni.

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l. n. 223 del 1991, deve specificare i "profili professionali del personale eccedente" e non può limitarsi all'indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale e a consentire il controllo tempestivo e in tutte le sue fasi sulla correttezza procedimentale dell'operazione posta in essere dal datore di lavoro, né la successiva conclusione di un accordo sindacale nell'ambito della procedura di consultazione sana il difetto della comunicazione iniziale, se anche l'accordo omette la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento.