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Esecuzione forzata - Opposizione agli atti esecutivi - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9451 del 09/04/2024

Omesso svolgimento della fase sommaria imputabile ad errore dell’ufficio giudiziario - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Nullità del giudizio di merito - Sussistenza - Conseguenze - Rinnovazione - Previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa - Necessità.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa.