Cause concernenti l’assegno di mantenimento di coniuge e/o figli e l’assegno divorzile - Inapplicabilità dell’eccezione prevista per le cause alimentari.
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione oggetto di contrasto – hanno affermato il seguente principio:
«Ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell’urgenza della controversia (art. 92 Ord. Giud.) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti».
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