Omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi - Indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto contrattuale e violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria - Nullità - Esclusione.
Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – hanno affermato il seguente principio:
«In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.»
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