Giurisdizione sullo straniero - Azione del professionista nei confronti di consumatore straniero – Corte di Cassazione, Sentenza n. 15364, del 03/06/2024
Inderogabilità del foro del consumatore ex art. 18, comma 2, Reg. UE n. 1215/2012 - Condizioni - Necessità che l’attività del professionista sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso lo Stato membro in cui è domiciliato il cliente (artt. 17 e 18 Reg. UE n. 1215/2012) - Onere di immediata e specifica allegazione e prova - Esclusione.
In tema di giurisdizione sullo straniero, le Sezioni Unite civili - pronunciandosi su questione avente rilevanza nomofilattica in relazione alla direzione, con qualsiasi mezzo, dell’attività professionale (nella specie, legale) verso lo Stato membro di domicilio del consumatore e richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (segnatamente, la sentenza del 7/12/2010, in cause C-585/08 e C-144/09, riferita alle previgenti disposizioni del Reg. CE n. 44/2001, ma - in ragione dell’identità del contenuto normativo - applicabile anche con riguardo al Reg. UE n. 1215/2012) - hanno affermato il seguente principio:
«Qualora un consumatore, convenuto in giudizio da un professionista, si sia costituito in giudizio ed abbia eccepito tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito invocando la sua qualità di consumatore ed il suo domicilio in altro Stato membro, non è necessario che egli deduca espressamente ed immediatamente nelle sue difese l’eccezione relativa al fatto “che le attività del professionista siano dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del suo domicilio” di cui all’art. 17 comma 1 lett. c) Reg. UE 1215/2012, dovendo il giudice esaminare la propria competenza internazionale in base agli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, ivi incluse le prove costituende, che devono essere ammesse, onde assicurare una verifica circa la ricorrenza degli elementi che fondano la competenza in favore della giurisdizione del luogo di domicilio del consumatore».
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