Perdita della capacità processuale di una delle parti - Ultrattività del mandato alla lite - Estinzione di ente pubblico in fase "non attiva" del processo - Applicabilità - Conseguenze - Notificazione dell'impugnazione al difensore dell'ente estinto - Fattispecie.
Il principio di ultrattività del mandato alla lite - in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato - è applicabile anche in caso di estinzione di un ente in una fase di quiescenza del processo, quando non è possibile la declaratoria ex art. 300, comma 1, c.p.c.; pertanto, finché il procuratore del soggetto estinto non notifica l'evento alla controparte, quest'ultima può legittimamente notificare il ricorso per cassazione presso il difensore. (Fattispecie relativa a un ente consortile estintosi fra la data di pronuncia del dispositivo in udienza e quella di pubblicazione della sentenza con corredo di motivazione).