Giudizio di legittimità - Estinzione per rinunzia e accettazione - Ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda, ex art. 2668 c.c. - Necessità - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c..