Disconoscimento di scrittura privata proveniente da terzo - Conseguenze - Inutilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di prova documentale, il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. priva di efficacia probatoria solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto, non anche la scrittura privata proveniente da un terzo che, pertanto, è utilizzabile anche se disconosciuta e può pure essere ritenuta dal giudice inattendibile ancorché non ne sia contestata l'autenticità.