Stranieri - diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari - Corte di Cassazione, Sentenza Numero: 18773, del 09/07/2024
Diniego di visto all’ingresso dello straniero per motivi di ricongiungimento familiare - Impugnazione - Competenza - Individuazione - Decisione su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
La Sezione Prima civile, con sentenza emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. da parte del Tribunale di Bologna, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) In tema di diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, familiari di cittadino dell’Unione Europea (nella fattispecie, italiano), la controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego del visto di ingresso emesso dall’autorità consolare all’estero, di cui all’art. 8 d.lgs. n. 30 del 2007, è di competenza territoriale della Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, in combinato disposto con l’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998;
2) In virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 21 d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017 (che ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE e ha dettato le nuove regole processuali in tema di competenza per materia e per territorio), i procedimenti relativi al riconoscimento del diritto di soggiorno fondato su motivi familiari, di cui all’art. 8 d.lgs. n. 30 del 2007, instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del suddetto d.l. (dunque, a partire dal 17 agosto 2017), sono attribuiti alle Sezioni specializzate del Tribunale di Roma, quale ufficio giudiziario nella cui circoscrizione ha sede il Ministero degli Affari Esteri, autorità della quale gli uffici consolari competenti all’emissione del visto d’ingresso rappresentano articolazioni periferiche.