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Lavoro subordinato - trasferimento d'azienda - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14712 del 27/05/2024

Illegittimità della cessione di ramo d'azienda - Prestazioni offerte al cedente e non ricevute - Mora credendi - Equiparazione alle prestazioni eseguite - Sussistenza - Effetti - Configurabilità dell'aliunde perceptum - Esclusione - Ragioni.

Nel caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi, sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l'aliunde perceptum attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni.