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Obbligazioni in genere nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024

Azione relativa - Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie.

Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva accolto le domande spiegate dall'attore in ripetizione, erede del solvens, il quale, a fronte di trasferimenti di denaro compiuti dal proprio dante causa in favore dei convenuti, aveva allegato l'esistenza di una donazione nulla per difetto di forma solenne e non ascrivibile, data la rilevanza dell'importo, a quella di "modico valore", esentata dalla necessità dell'osservanza di tale requisito formale).