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Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullita' - sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14810 del 27/05/2024

Mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive - Omessa cancellazione della causa dal ruolo - Nullità - Successivo compimento di attività processuale - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni.

La nullità conseguente all'omessa cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della diserzione delle parti a due udienze consecutive dinanzi al giudice istruttore (nella disciplina anteriore alla modifica dell'art. 181 c.p.c. da parte del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2008), è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dal successivo compimento di un'attività processuale che manifesti l'intenzione di proseguire il processo e ottenere una decisione nel merito.