Responsabilita' civile - solidarieta' - rapporto interno ed esterno - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20170 del 22/07/2024
Pluralità di possibili autori del danno - Azione in giudizio contro uno solo di essi - Rinuncia alla solidarietà - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.
(Nella fattispecie in esame, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello, che aveva riconosciuto il diritto ex art. 1916 c.c. della compagnia assicuratrice del natante attoreo, affondato durante il trasferimento da un porto ad un altro, di essere risarcita da tutti i responsabili del sinistro, tra cui l'impresa incaricata del trasferimento della barca, ancorché, in primo grado, l'azione in surroga fosse stata esercitata soltanto nei confronti di alcuni collaboratori dell'impresa di motonautica).