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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - "ad substantiam" - convenzionale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20052 del 22/07/2024

Revoca tacita del patto di forma - Possibilità - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.

Le parti che nella loro autonomia negoziale abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente.