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Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - termine Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19932 del 19/07/2024

Tempestività dell'opposizione - Onere di allegazione e prova a carico dell'opponente - Necessità - Fattispecie.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione.

(Nella specie, relativa all'impugnazione di ordinanza di prosecuzione delle operazioni di vendita, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta a distanza di due anni dalla prima istanza di accesso agli atti intervenuta dopo l'emanazione del provvedimento di vendita originario, non avendo parte ricorrente provato le ragioni della propria inerzia difensiva).