Responsabilità civile - Comunità Europea - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Corte di Cassazione, Sentenza n. 26603, del 14/10/2024
Medici specializzandi - Corsi di specializzazione previsti dal d.m. 31 ottobre 1991, non espressamente contemplati dalle Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE - Avvenuta frequenza tra il 1° gennaio 1983 e l’a.a. 1991/1992 - Diritto al risarcimento del danno - Esclusione.
Le Sezioni Unite Civili - pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 5690 del 4 marzo 2024) - hanno affermato il seguente principio di diritto:
«Non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l’equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991».