Concorso del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Criteri di valutazione - Fattispecie.
Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel determinare il concorso di colpa di una vittima di un sinistro stradale per mancato uso delle cinture di sicurezza, si era limitata a prendere in esame solo l'entità dei danni subiti, senza comparare la gravità delle rispettive colpe).